Art. 9
In vigore dal 5 dic 1985
Ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, sono considerati come effettivamente utilizzati i prodotti che, rispetto alle lettere a), b), c) e d) della suddetta disposizione:
a) sono stati incorporati con un altro prodotto o con parecchi altri prodotti in alimenti per animali, dopo essere stati frantumati o macinati ed eventualmente torrefatti, oppure, dopo essere stati trasformati in fiocchi:
b) - sono disponibili per la vendita dopo essere stati confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 12,5 kg, sempreché il loro tenore d'impurità non superi lo 0,50 % e non contengano più del 3 % di semi della stessa specie in pezzi o danneggiati;
- sono disponibili per la vendita dopo essere stati mescolati con almeno altre tre specie di semi e confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 25 kg, sempreché il loro tenore di materie inorganiche non superi lo 0,50 % e non contengano più del 3 % di piselli, fave e favette in pezzi o danneggiati;
c) hanno subito il processo di trasformazione previsto per la produzione di concentrati proteici;
d) hanno subito una o alcune delle seguenti trasformazioni ai fini del loro impiego nell'alimentazione umana:
- asportazione della membrana ed eventualmente separazione dei cotiledoni;
- asportazione della membrana e macinazione ai fini della preparazione di farine;
- immersione in acqua e condizionamento, nel liquido di governo, in imballaggi chiusi ermeticamente,
- torrefazione, precottura o cottura ed eventualmente macinazione ed essiccazione.
Storico versioni
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