Art. 9

In vigore dal 5 dic 1985
Ai sensi dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82, sono considerati come effettivamente utilizzati i prodotti che, rispetto alle lettere a), b), c) e d) della suddetta disposizione: a) sono stati incorporati con un altro prodotto o con parecchi altri prodotti in alimenti per animali, dopo essere stati frantumati o macinati ed eventualmente torrefatti, oppure, dopo essere stati trasformati in fiocchi: b) - sono disponibili per la vendita dopo essere stati confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 12,5 kg, sempreché il loro tenore d'impurità non superi lo 0,50 % e non contengano più del 3 % di semi della stessa specie in pezzi o danneggiati; - sono disponibili per la vendita dopo essere stati mescolati con almeno altre tre specie di semi e confezionati in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 25 kg, sempreché il loro tenore di materie inorganiche non superi lo 0,50 % e non contengano più del 3 % di piselli, fave e favette in pezzi o danneggiati; c) hanno subito il processo di trasformazione previsto per la produzione di concentrati proteici; d) hanno subito una o alcune delle seguenti trasformazioni ai fini del loro impiego nell'alimentazione umana: - asportazione della membrana ed eventualmente separazione dei cotiledoni; - asportazione della membrana e macinazione ai fini della preparazione di farine; - immersione in acqua e condizionamento, nel liquido di governo, in imballaggi chiusi ermeticamente, - torrefazione, precottura o cottura ed eventualmente macinazione ed essiccazione.
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