Art. 10
1. Ai sensi del presente regolamento, per impresa si intende:
In vigore dal 5 dic 1985
- qualsiasi locale o altro luogo situato entro il perimetro dello stabilimento nel quale i prodotti sono effettivamente utilizzati;
- qualsiasi locale all'esterno della stessa, situato nel territorio dello stato membro in cui si trova lo stabilimento di produzione, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti conservati e riconosciuto preventivamente dall'organismo incaricato del controllo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1985:3540:oj#art-10