Art. 10

1. Ai sensi del presente regolamento, per impresa si intende:

In vigore dal 5 dic 1985
- qualsiasi locale o altro luogo situato entro il perimetro dello stabilimento nel quale i prodotti sono effettivamente utilizzati; - qualsiasi locale all'esterno della stessa, situato nel territorio dello stato membro in cui si trova lo stabilimento di produzione, che presenti garanzie sufficienti ai fini del controllo dei prodotti conservati e riconosciuto preventivamente dall'organismo incaricato del controllo.
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