Art. 15
In vigore dal 5 dic 1985
I diritti derivanti dal certificato di fissazione anticipata dell' aiuto sono cedibili da parte del titolare del certificato stesso durante il periodo di validità di quest'ultimo. La cessione, che può avvenire soltanto a favore di un unico altro utilizzatore riconosciuto per certificato, concerne i quantitativi non ancora imputati sul medesimo.
La cessione è valida soltanto se l'organismo che ha emesso il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto iscrive nello stesso il nome e l'indirizzo del cessionario e la data della cessione e vi appone il proprio timbro.
L'iscrizione di cui al secondo comma è a richiesta del titolare. Il cessionario non può cedere i propri diritti né a terzi né al titolare cedente.
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