Art. 11

In vigore dal 5 dic 1985
1. Ai fini del riconoscimento di cui all' del regolamento (CEE) n. 2036/82, ogni utilizzatore deve impegnarsi a: a) tenere una contabilità di magazzino e taluni altri documenti giustificativi secondo quanto prescritto al paragrafo 2; b) mettere la propria contabilità finanziaria a disposizione dell'organismo competente; c) consentire l'accesso dei propri impianti agli agenti dell'organismo competente; d) agevolare le operazioni di controllo; e) rispettare gli obblighi derivanti dal presente regolamento. 2. La contabilità di magazzino concerne i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci e comprende almeno le seguenti indicazioni: a) entrate giornaliere per singolo prodotto, con, per ciascuna partita, specificazione del quantitativo, della qualità e dell'origine comunitaria o meno. Nella qualità è compresa l'indicazione dei tenori di umidità e di impurità determinati mediante un'analisi, obbligatoria per i prodotti comunitari, o risultante altrimenti dalle norme commerciali. Se sono noti, vengono indicati anche gli estremi del certificato d'acquisto al prezzo minimo; b) utilizzazioni giornaliere o, in mancanza di queste, mensili per singolo prodotto, distinte secondo i tipi di utilizzazione di cui all'; c) quantitativi non utilizzati e usciti giornalmente dall'impresa; d) situazione delle scorte per singolo prodotto, rilevate almeno con periodicità mensile. Le imprese che ricorrono alle utilizzazioni di cui all', lettere a) e b), secondo trattino, tengono un inventario permanente delle materie prime da esse impiegate oltre ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci. La contabilità di magazzino e l'inventario di cui sopra sono tenuti in modo tale da consentire all'organismo competente di verificare la corrispondenza tra i quantitativi di prodotti entrati e quelli usciti, trasformati o meno, tenuto conto in particolare della situazione delle scorte dell'impresa e delle perdite di fabbricazione ammissibili. Per gli alimenti per animali contenenti piselli, fave, favette o lupini dolci, sia incorporati sia come tali, viene tenuto un registro o un documento equivalente indicante, per ciascun tipo di alimento, le principali materie prime che compongono il prodotto, fra cui i piselli, le fave, le favette o i lupini dolci. 3. Se l'utilizzatore riconosciuto è anche primo acquirente, la contabilità di magazzino dei prodotti comunitari comprende, per quanto riguarda le entrate di cui al paragrafo 2, lettera a), gli estremi della dichiarazione di consegna. In tal caso l'organismo competente dello stato membro può decidere di non rilasciare certificati di acquisto al prezzo minimo. 4. L'organismo competente assegna un numero di riconoscimento ad ogni utilizzatore riconosciuto che soddisfi le condizioni di cui al paragrafo 1. 5. L'organismo competente può concedere un riconoscimento provvisorio all'utilizzatore interessato al momento stesso della presentazione della domanda di riconoscimento. All'utilizzatore provvisoriamente riconosciuto è assegnato un numero di riconoscimento. Qualora si constati che una delle condizioni di cui al paragrafo 1 non è più soddisfatta e che risulti quindi difficile all'organismo di controllo accertare il diritto all'aiuto, il riconoscimento provvisorio è ritirato. Il ritiro ha effetto retroattivo dalla data del riconoscimento provvisorio e l'aiuto richiesto e concesso dopo tale data è recuperato. Il riconoscimento provvisorio diviene definitivo non appena lo stato membro interessato abbia constatato che sono soddisfatte le condizioni di riconoscimento di cui al paragrafo 1, ed in ogni caso alla fine del sesto mese successivo a quello nel corso del quale il riconoscimento provvisorio è stato concesso. 6. In caso di applicazione dell'articolo 5 bis, para- grafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, lo stato membro dichiara il ritiro temporaneo del riconoscimento per un periodo proporzionale alla gravità dell'infrazione constatata.
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