Art. 12
In vigore dal 5 dic 1985
1. La domanda di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto, di cui all', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2036/82, è inviata o presentata dall'utilizzatore riconosciuto nello stato membro che gli ha accordato il riconoscimento. La domanda può essere inviata per lettera, telegramma o telex.
La domanda di certificato di cui al primo comma deve essere accompagnata alla costituzione di una cauzione pari a 3,5 ECU per 100 kg di prodotto. La domanda è respinta se, al più tardi alle ore 16 del giorno di presentazione della stessa, la cauzione non è stata costituita o la relativa prova non è stata fornita all'organismo competente. Tuttavia, se il mancato rispetto di questa ora limite non comporta un cambiamento dell'importo dell'aiuto da applicare, il termine è prorogato di 24 ore.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 2 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni d'applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (1), la cauzione è costituita, a scelta del richiedente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto di credito rispondente ai requisiti fissati dallo stato membro in cui è presentata la domanda.
2. La domanda di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto reca almeno le indicazioni seguenti:
- il nome, cognome e indirizzo del richiedente;
- la designazione « piselli - fave - favette » o « lupini dolci » a seconda della natura del prodotto;
- il quantitativo di prodotto, sulla base dei tenori di umidità e di impurità della qualità tipo per il quale è chiesta la fissazione anticipata dell'aiuto;
- il riferimento all', paragrafo 1, o all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82, a seconda dell'aiuto per il quale si chiede la fissazione anticipata;
- estremi della garanzia.
3. Per giorno di presentazione della domanda di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto s'intende:
a) se la domanda è presentata presso l'organismo competente, il giorno in cui ha luogo la presentazione a condizione che questa presentazione avvenga alle ore 16 al più tardi;
b) se la domanda è inviata per lettera o per telexcritto all'organismo competente, il giorno della ricezione da parte di quest'ultimo, a condizione che la ricezione avvenga al più tardi alle ore 16;
c) se la domanda è inviata per telegramma all'organismo competente, il giorno della sua ricezione da parte di quest'ultimo, a condizione che il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico emittente al più tardi alle ore 16 e sia pervenuto all'organismo competente al più tardi alle ore 17.30.
Le domande di certificato di fissazione anticipata dell'aiuto pervenute un giorno non lavorativo per l'organismo competente o un giorno lavorativo per l'organismo stesso, ma dopo le ore limite di cui sopra, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo.
Le ore limite fissate dal presente regolamento sono le ore del Belgio.
Storico versioni
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