Art. 16

In vigore dal 5 dic 1985
1. Gli stati membri istituiscono un regime di controllo degli utilizzatori riconosciuti inteso a garantire che beneficino dell'aiuto soltanto i prodotti che ne hanno diritto. Tale regime di controllo riguarda il complesso delle operazioni alle quali i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci prodotti nella Comunitàà sono sottoposti dal momento della loro entrata nell'impresa sino alla loro utilizzazione effettiva o, se la loro uscita come tali dall'impresa è ammessa in conformità del paragrafo 3 del presente articolo, sino alla loro uscita. A fini di controllo, la stato membro può chiedere all'utilizzatore riconosciuto di essere informato del ricevimento dei prodotti in causa al più presto cinque giorni lavorativi prima del ricevimento e al più tardi il giorno precedente il ricevimento stesso. 2. All'entrata dei piselli, delle fave, delle favette e dei lupini dolci nell'impresa dell'utilizzatore riconosciuto, si procede alla determinazione del peso dei prodotti e al prelievo di campioni di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2036/82. Il prelievo di campioni, la riduzione dei campioni da laboratorio in campioni da analisi, nonché la determinazione dei tenori di umidità e di impurità si effettuano secondo un metodo unico per tutta la Comunità. Tuttavia, in attesa che venga definito un metodo comunitario, gli stati membri applicano un metodo di loro scelta. 3. Per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci prodotti nella Comunità, l'utilizzatore riconosciuto presenta regolarmente, presso l'organismo designato dallo stato membro in cui è situata la sua impresa, una dichiarazione dei ricevimenti effettuati durante un periodo che non può superare un mese civile, la cui durata è determinata dal suddetto organismo. La dichiarazione di ricevimento comprende l'indicazione, per ciascun prodotto, dei quantitativi entrati nell'impresa ogni giorno del periodo oggetto della dichiarazione stessa, espressi in peso lordo, nonché del tenore di umidità e di impurità degli stessi. 4. Qualora i quantitativi entrati nell'impresa non siano destinati ad esservi totalmente impiegati, l'utilizzatore riconosciuto deve indicare, nella dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 3, i quantitativi ricevuti nel corso del periodo in questione, di cui deve ancora essere precisata la destinazione conformemente alle disposizioni del presente paragrafo. Tali quantitativi devono essere immagazzinati separatamente da quelli destinati ad essere interamente utilizzati nell'impresa. L'interessato deve presentare, entro il terzo mese successivo a quello del ricevimento, una dichiarazione speciale concernente i quantitativi interessati che figurano in una dichiarazione di ricevimento, specificando il quantitativo di prodotti che intende utilizzare nell'impresa e quello che intende far uscire. Qualora l'utilizzatore riconosciuto presenti una domanda di identificazione provvisoria conformemente al disposto dell', paragrafo 5, nella dichiarazione speciale concernente i quantitativi cui si riferisce la domanda di identificazione provvisoria devono, se del caso, essere indicati i quantitativi identificati da imputare sul relativo certificato - o certificati - di fissazione anticipata dell'aiuto. 5. Salvo caso di forma maggiore e fatta eccezione per i prodotti di cui all' e al paragrafo 4 del presente articolo, i prodotti entrati nell'impresa non possono più uscirne come tali. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, può essere concessa una deroga: - per rendere possibile la macinatura, la trasformazione in fiocchi o la torrefazione fuori dell'impresa di prodotti destinati ad essere incorporati negli alimenti per animali, o - per rendere possibile la torrefazione, la cottura o la precottura fuori dell'impresa di prodotti destinati ad essere utilizzati nell'alimentazione umana. 6. L'organismo designato dallo stato membro in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati verifica la corrispondenza fra il quantitativo indicato nel certificato di acquisto al prezzo minimo, di cui all', e quello, entrato nell'impresa, che è indicato nella dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 3 . Il quantitativo entrato è quello espresso in peso adattato. Se il quantitativo entrato nell'impresa non supera il 102 % di quello indicato nel certificato di acquisto al prezzo minimo, l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto il quantitativo stesso. Se il quantitativo entrato nell'impresa supera il 102 % di quello indicato nel certificato di acquisto al prezzo minimo, l'organismo competente ammette al beneficio dell'aiuto soltanto un quantitativo pari al 102 % di quello indicato nel certificato. 7. L'organismo competente dello stato membro in cui i prodotti sono effettivamente utilizzati verifica la corrispondenza tra i quantitativi di piselli, fave, favette e lupini dolci entrati nell'impresa, indicati nella dichiarazione di ricevimento di cui al paragrafo 3, e il quantitativo degli stessi prodotti utilizzato conformemente al disposto dell', indicato nella dichiarazione di utilizzazione di cui all', paragrafo 3. 8. L'organismo competente controlla periodicamente gli utilizzatori riconosciuti, in particolare la conformità delle dichiarazioni di cui al paragrafo 3 e all' con la contabilità di magazzino nonché l'esattezza di quest'ultima.
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