Art. 7

In vigore dal 5 dic 1985
1. Il certificato di acquisto al prezzo minimo è compilato su formulari conformi ai modelli riportati nell'allegato II; tali formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni del presente regolamento. 2. I formulari dei certificati di acquisto al prezzo minimo si compongono di un originale, destinato al richiedente, e di una copia, destinata all'organismo emittente. 3. I formulari sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata, per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g al m2. Il loro formato è di 210 mm × 297 mm. La presentazione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata. 4. Spetta agli stati membri procedere alla stampa dei formulari. Ciascun formulario reca l'indicazione del nome e dell'indirizzo della tipografia o una sigla che ne permetta l'identificazione. All'atto del rilascio, l'organismo emittente attribuisce un numero a ogni certificato di acquisto al prezzo minimo. Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti, secondo il paese che rilascia il documento: B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, E per la Grecia, F per la Francia, I per l'Italia, IR per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito. 5. I formulari devono essere compilati a macchina, stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello stato membro nel quale è presentata la domanda di certificato di acquisto al prezzo minimo. 6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente d'acciaio. 7. Gli stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi che emettono i certificati di acquisto al prezzo minimo. Gli stati membri comunicano alla Commissione anche le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità chiamate ad intervenire. La Commissione ne informa immediatamente gli altri stati membri.
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