Art. 2
In vigore dal 5 dic 1985
1. Il contratto di cui all' del regolamento (CEE) n. 2036/82 è redatto per iscritto e reca l'indicazione di un prezzo da pagare per 100 kg di prodotto, pari almeno al prezzo minimo, espresso in ECU, valido il primo giorno della campagna di commercializzazione nel corso della quale il prodotto è consegnato al primo acquirente, aumentato, secondo il mese di consegna, delle maggiorazioni mensili, espresse in ECU, di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82, e convertito in moneta nazionale mediante applicazione del tasso rappresentativo valido lo stesso giorno.
2. Il prezzo da pagare di cui al paragrafo 1 s'intende per un prodotto alla rinfusa, di qualità sana, leale e mercantile, alla partenza dall'azienda agricola e caricato sul veicolo dell'acquirente.
Qualora un produttore consegni un prodotto la cui qualità non consenta un'utilizzazione diretta conforme all', lettera a), le spese di essiccazione e pulitura necessarie e sufficienti per ottenere la qualità che consenta tale utilizzazione saranno concordate tra il produttore ed il primo acquirente e saranno a carico del produttore.
Tale prezzo s'intende inoltre per un prodotto i cui tenori di umidità e di impurità sono quelli della qualità tipo.
3. Il peso da prendere in considerazione ai fini del prezzo da pagare di cui al paragrafo 1 è il peso calcolato secondo il metodo descritto nell'allegato I.
Il peso da calcolare è quello ottenuto dopo aver fatto subire al prodotto le eventuali operazioni di essiccazione e pulitura di cui al paragrafo 2.
Ai sensi del presente regolamento, per impurità s'intende ogni corpo estraneo, organico o inorganico, non originario dei prodotti delle specie in causa.
Storico versioni
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