Art. 3

In vigore dal 5 dic 1985
1. Per ogni consegna di piselli, fave, favette o lupini dolci che riceve dai produttori, il primo acquirente presenta all'organismo designato dallo stato membro produttore, la dichiarazione di consegna di cui all' del regolamento (CEE) n. 2036/82. 2. Tuttavia, se per una determinata campagna di commercializzazione un produttore effettua più consegne allo stesso primo acquirente, quest'ultimo può presentare, per la totalità o per una parte delle consegne, una dichiarazione ricapitolativa in cui siano indicate le varie consegne. 3. La dichiarazione di consegna deve recare almeno i dati seguenti: - il nome, il cognome e l'indirizzo del produttore e del primo acquirente; - la firma del produttore o del suo rappresentante e quella del primo acquirente; - la campagna di raccolta del prodotto consegnato; - la data di consegna ed il peso del prodotto tal quale, di qualità sana, leale e mercantile, consegnato dal produttore al primo acquirente; - i tenori di umidità e di impurità dei prodotti consegnati; - il prezzo da pagare per unità di prodotto della qualità tipo, specificato nel contratto di cui all', le spese a carico del produttore, nonché le maggiorazioni mensili secondo il mese di consegna. 4. Fatto salvo il disposto dell', paragrafo 6, per i lupini dolci, la dichiarazione di consegna deve essere accompagnata dalla copia della fattura d'acquisto delle sementi e recare l'indicazione della varietà e della quantità. L'indicazione della varietà, se non figura nella fattura, può essere fatta nella dichiarazione di consegna. 5. Salvo caso di forza maggiore, la dichiarazione di consegna deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo al mese in cui è stata effettuata la consegna o, nel caso del paragrafo 2, al momento dell'ultima consegna.
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