Art. 14

In vigore dal 5 dic 1985
1. Il certificato di fissazione anticipata dell'aiuto è redatto su formulari conformi al modello che figura nell'allegato VI; tali formulari devono essere compilati conformemente alle indicazioni che vi figurano e alle disposizioni del presente regolamento. 2. Al certificato di fissazione anticipata dell'aiuto si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell', paragrafi da 2 a 7, e dell'. In caso di applicazione dell', paragrafo 2, secondo comma, le imputazioni precedenti sono, se del caso, riportate sul certificato corretto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1985:3540:oj#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo