Art. 18
In vigore dal 5 dic 1985
1. L'organismo designato dallo stato membro in cui i prodotti sono utilizzati attesta l'identificazione del quantitativo di prodotti che forma oggetto di una domanda, il giorno di presentazione della domanda stessa, dopo aver verificato in particolare: - l'effettivo rispetto delle disposizioni dell', paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2036/82,
- il rispetto delle disposizioni dell'.
2. L'attestato di cui al paragrafo 1 è redatto su un formulario elaborato dallo stato membro interessato, recante almeno le seguenti indicazioni:
- nome, cognome e indirizzo del richiedente;
- estremi e data di presentazione della domanda di identificazione;
- designazione del prodotto e quantitativo identificato, sulla base della qualità tipo;
- importo dell'aiuto in moneta nazionale da concedere per il quantitativo identificato.
Conformemente al disposto dell' del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'aiuto da concedere per il quantitativo identificato è stabilito moltiplicando tale quantitativo, il cui peso è stato adattato secondo il metodo di cui all'allegato I del presente regolamento, per:
- nel caso di fissazione anticipata dell'aiuto, l'importo indicato nel certificato di fissazione anticipata dell'aiuto valido il giorno di presentazione della domanda di identificazione;
- negli altri casi, l'importo dell'aiuto valido il giorno di presentazione della domanda di identificazione.
3. Il quantitativo identificato viene imputato sul certificato o sui certificati di fissazione anticipata dell'aiuto, ripartito per certificato come richiesto dall'utilizzatore.
Storico versioni
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