Art. 22
In vigore dal 5 dic 1985
1. Una volta al mese, l'organizzazione riconosciuta di cui all' del regolamento (CEE) n. 2036/82 presenta all'organismo competente dello stato membro in cui ha avuto luogo la trasformazione una dichiarazione di trasformazione relativa ai quantitativi trasformati nel mese precedente. Tale dichiarazione di trasformazione reca almeno i dati seguenti:
- nome, cognome e indirizzo dei produttori dei prodotti di cui è stata effettuata la trasformazione;
- per singolo produttore e per modo di trasformazione di cui all', il quantitativo di prodotti dei quali è stata effettuata la trasformazione, adattato secondo il metodo esposto nell'allegato I.
2. A fini di controllo, l'organizzazione riconosciuta tiene una contabilità di magazzino, ai sensi dell', dalla quale risultino almeno i dati seguenti:
- quantitativi di prodotti tal quali entrati per essere trasformati presso l'organizzazione riconosciuta, nonché relativo tenore di impurità e di umidità;
- movimenti dei prodotti nel perimetro dell'organizzazione riconosciuta;
- quantitativi di prodotti trasformati e ridistribuiti al produttore, adattati secondo il metodo esposto nell'allegato I e ripartiti secondo il modo di trasformazione ai sensi dell';
- quantitativi ceduti da un membro ad un altro membro.
3. L'organizzazione riconosciuta tiene inoltre un registro da cui risultino almeno i dati seguenti:
- nome, cognome e indirizzo di ogni membro;
- superficie investita a piselli, fave, favette e lupini dolci rilevata per ogni membro al 15 maggio e al 31 dicembre di ogni campagna;
- numero di capi di bestiame rilevato per ogni membro alle stesse date;
- per i membri che coltivano lupini, copia delle fatture d'acquisto di sementi con indicazione della varietà e del quantitativo. L'indicazione della varietà, se non figura nella fattura, deve essere indicata nel registro.
Storico versioni
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