Art. 20
1. Ai fini del riconoscimento di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2036/82, l'organizzazione deve:
In vigore dal 5 dic 1985
a) comprendere almeno trenta produttori di piselli, fave, favette e lupini dolci che dispongano di capi di bestiame in numero sufficiente a giustificare l'utilizzazione dei quantitativi prodotti e si impegnino ad impiegare i prodotti in causa unicamente per l'alimentazione del proprio bestiame o di quello di altri membri dell'organizzazione; b) impegnarsi a trasformare un quantitativo di almeno 150 t di piselli, fave, favette o lupini dolci all'anno;
c) tenere una contabilità di magazzino e una contabilità finanziaria;
d) sottoporsi ai controlli necessari;
e) impegnarsi a far beneficiare integralmente i produttori dell'aiuto ricevuto;
f) impegnarsi a far rispettare, in caso di cessione di una parte della produzione di uno dei membri ad un altro membro, un prezzo di cessione conforme al prezzo minimo, aumentato se del caso delle maggiorazioni mensili di cui all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82. Ai sensi del presente regolamento, il membro acquirente non è considerato come primo acquirente e non si rilasciano certificati.
2. Dopo aver verificato il rispetto delle condizioni specificate al paragrafo 1, l'organismo competente dello stato membro accorda il riconoscimento all'organizzazione che ne ha fatto domanda.
3. Qualora si applichino le disposizioni dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2036/82, lo stato membro revoca il riconoscimento alla data in cui è constatato che una delle condizioni indicate nel paragrafo 1 non è più soddisfatta.
Storico versioni
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