Art. 31
In vigore dal 5 dic 1985
1. Gli stati membri istituiscono un regime di controllo doganale o di controllo amministrativo che presenti garanzie equivalenti, che viene applicato al momento dell'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui all' del regolamento (CEE) n. 1431/82 fino al momento in cui detti prodotti abbiano raggiunto una delle destinazioni seguenti:
- siano stati effettivamente utilizzati per una delle utilizzazioni di cui all' senza aver beneficiato dell'aiuto;
- siano stati riesportati verso paesi terzi.
2. Non sono sottoposti al regime di cui al paragrafo 1 i prodotti che:
- sono confezionati senza aver subito alcuna trasformazione in imballaggi nuovi, di contenuto pari o inferiore a 12,5 kg, anche mescolati con altri semi;
- hanno subito l'asportazione della membrana e la separazione dei cotiledoni.
3. In caso di scambi intracomunitari di prodotti sottoposti al controllo previsto dal presente articolo, la prova che i prodotti hanno raggiunto una delle destinazioni di cui al paragrafo 1 è fornita dalla presentazione dell'esemplare di controllo T 5, emessa ed utilizzata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 223/77 della Commissione, del 22 dicembre 1976, che stabilisce le disposizioni di applicazione e le misure di semplificazione del regime del transito comunitario (1), e del presente articolo. Nella casella intitolata « Designazione delle merci », deve figurare una delle diciture seguenti:
- « Indfoerte produkter »
- « Eingefuehrte Erzeugnisse »
- « Eisachthénta proïónta »
- « Imported products »
- « Produits importés »
- « Prodotti importati »
- « Ingevoerde produkten »
La parte dell'esemplare di controllo intitolata « Menzioni speciali » è compilata nel modo seguente:
- casella 101: indicare per i prodotti la sottovoce della tariffa doganale comune;
- casella 103: indicare il peso netto dei prodotti in lettere;
- casella 104: sopprimere la dicitura « uscita dal territorio geografico della Comunità » al primo trattino ed aggiungere al secondo trattino una delle diciture seguenti:
- « Bestemt til at anbringes under den i forordning (EOEF) nr. 3540/85 omhandlede kontrol »
- « Dazu bestimmt: der Kontrolle nach der Verordnung (EWG) Nr. 3540/85 unterworfen zu werden »
- « Proorizómeno na tetheí ypó ton élencho poy provlépetai ston kanonismó (EOK) arith. 3540/85 »
- « Intended to be placed under the control provided for in Regulation (EEC) No 3540/85 »
- « Destiné à être mis sous le contrôle prévu au règlement (CEE) no 3540/85 »
- « Destinato ad essere sottoposto al controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3540/85 »
- « Bestemd om te worden geplaatst onder de controle bedoeld in Verordening (EEG) nr. 3540/85 ».
4. Se l'esemplare di controllo di cui al paragrafo 3 non è restituito all'ufficio emittente o all'ufficio centrale competente entro nove mesi dalla data della sua emissione, lo stato membro di partenza esamina il caso e ne informa la Commissione.
VI. Disposizioni finali
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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