Art. 32
In vigore dal 5 dic 1985
Il regolamento (CEE) n. 2365/84 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 1986.
Tuttavia:
- le disposizioni di detto regolamento restano applicabili ai piselli, alle fave, alle favette e ai lupini dolci che sono entrati nelle imprese riconosciute dall'utilizzatore anteriormente al 1o gennaio 1986;
- le disposizioni degli del suddetto regolamento restano applicabili ai piselli, fave, favette e lupini dolci raccolti anteriormente al 1o gennaio 1986;
- le disposizioni dell' del suddetto regolamento restano applicabili ai piselli, alle fave, alle favette ed ai lupini dolci, per i quali è stato concluso anteriormente al 1o luglio 1986 un contratto tra produttore e primo acquirente;
- sino al 30 giugno 1986, il certificato di acquisto al prezzo minimo potrà essere redatto su formulari conformi ai modelli riportati nell'allegato II di detto regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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