Art. 22

Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori.

In vigore dal 31 mar 1942
Le operazioni relative alla conversione delle azioni al portatore in azioni nominative debbono compiersi dalle società emittenti nel termine di sei mesi dalla presentazione. È fatto obbligo alla società emittente di rilasciare ricevuta dei titoli presentati per la conversione, con la indicazione della persona alla quale dovranno essere intestati i titoli sostituiti o trasformati. Il presentatore dei titoli da convertire, menzionato nella ricevuta, si considera delegato a ritirare i titoli sostituiti o trasformati. Durante il termine di cui al primo comma gli aventi diritto possono richiedere alle società emittenti il rilascio dei certificati provvisori previsti dal precedente .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-22

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Termine per la conversione, ricevute e certificati provvisori. (Art. 22 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo