Art. 21

Intestazione dei titoli trasformati.

In vigore dal 31 mar 1942
La intestazione del titolo trasformato deve essere fatta in conformità degli e può essere riportata sopra un foglio aggiunto in forma di allungamento o di sovrapposizione. Il foglio aggiunto deve ripetere la indicazione della specie, serie, numero e valore del titolo e deve portare il timbro della società emittente, apposto in modo tale che la sua impronta figuri in parte sul titolo e in parte sul foglio aggiunto. L'intestazione sul titolo trasformato e sul foglio aggiunto deve essere sottoscritta da chi è autorizzato a sottoscrivere i titoli di nuova emissione, oppure da una o più persone che siano state specialmente delegate dal consiglio di amministrazione o dall'amministratore unico della società emittente. È valida la sottoscrizione degli amministratori apposta mediante riproduzione meccanica della loro firma, purchè l'originale sia depositato presso la cancelleria del Tribunale nella cui circoscrizione la società emittente ha la sede principale.
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Intestazione dei titoli trasformati. (Art. 21 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo