Art. 17

Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari.

In vigore dal 31 mar 1942
Per le operazioni sia a contanti che a termine liquidate attraverso le stanze di compensazione, agli effetti dell' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, è considerato intestatario del titolo il girante fino alla data della liquidazione che deve risultare da timbro a calendario apposto sui titoli e sugli elenchi di cui al precedente . Resta fermo che per le operazioni, sia a contanti che a termine, non liquidate attraverso le stanze di compensazione, quando il trasferimento del titolo avviene mediante girata, il mutamento della intestazione, agli effetti tributari, si considera avvenuto alla data della girata stessa.
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Decorrenza delle nuove intestazioni agli effetti tributari. (Art. 17 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo