Art. 14

Girate per procura e in garanzia.

In vigore dal 31 mar 1942
I titoli azionari possono essere girati « per procura ». Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di quest'ultimo, esclusa la facoltà di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa. Il giratario « in garanzia » può girare il titolo soltanto per procura. Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente è effettuata dalla società emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli. Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'. Il giratario per procura, al quale sia stato comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni. Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, può disporne con nuova girata, ma non è consentito di cancellare le girate precedenti.
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Girate per procura e in garanzia. (Art. 14 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo