Art. 14
Girate per procura e in garanzia.
In vigore dal 31 mar 1942
I titoli azionari possono essere girati « per procura ».
Il giratario per procura esercita per conto del girante i diritti propri di quest'ultimo, esclusa la facoltà di esigere il capitale o trasferire il titolo, qualora essa non sia stata conferita mediante clausola espressa.
Il giratario « in garanzia » può girare il titolo soltanto per procura.
Qualora il titolo girato in garanzia debba essere venduto per le ragioni e nelle forme stabilite dal Codice civile per la vendita del pegno, la intestazione del titolo al nome dell'acquirente è effettuata dalla società emittente su esibizione del verbale in carta libera redatto dall'ufficiale che ha proceduto alla vendita dei titoli.
Si applicano alle girate per procura o in garanzia le disposizioni dell'.
Il giratario per procura, al quale sia stato comunicata dal girante la revoca della procura, deve astenersi dal compiere atti non necessari ed urgenti e restituire il titolo in ogni caso non oltre dieci giorni.
Il girante per procura o in garanzia, qualora ritorni in possesso del titolo, può disporne con nuova girata, ma non è consentito di cancellare le girate precedenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-14