Art. 10

Ammortamento delle azioni.

In vigore dal 31 mar 1942
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo azionario, si osservano, per l'ammortamento, le disposizioni del Codice civile.
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Ammortamento delle azioni. (Art. 10 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo