Art. 11
Accertamento dell'identità e capacità di disporre del titolo.
In vigore dal 31 mar 1942
L'accertamento della identità e della capacità di disporre in chi richiede alla società emittente il trasferimento dei titoli azionari o la costituzione di vincoli reali sui titoli stessi, può essere fatto, mediante certificazione, da un notaio, da un agente di cambio, o da un'azienda di credito autorizzata ai sensi dell' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.
La firma del certificante è esente da legalizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-11