Art. 9

Termine per le annotazioni e certificati provvisori.

In vigore dal 31 mar 1942
Le annotazioni da eseguirsi in conformità degli articoli precedenti e la divisione dei titoli debbono compiersi dalla società emittente nel termine di un mese dalla richiesta. Durante il periodo per il compimento delle operazioni la società emittente, qualora non consegni i titoli definitivi, ha facoltà di rilasciare certificati provvisori nominativi in carta bollata da lire quattro, che valgono, ai fini contrattuali, come titoli definitivi e possono essere trasferiti con le norme stabilite per il trasferimento dei titoli stessi. Qualora la società emittente tenga presso la sede principale volumi sussidiari del libro dei soci, deve darne comunicazione alla competente Intendenza di finanza e riportarne ogni bimestre i dati riepilogativi nel libro generale dei soci.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-9

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