Art. 5
Omessa distribuzione delle azioni.
In vigore dal 31 mar 1942
Le società per azioni hanno facoltà di deliberare in assemblea straordinaria che non si distribuiscono ai soci i titoli delle azioni. In tal caso, la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel libro dei soci ed i vincoli reali sulle azioni si costituiscono mediante annotazione nel libro stesso.
Resta fermo, anche nell'ipotesi di cui al primo comma, l'obbligo del pagamento dell'imposta di negoziazione, nonché, nei casi di trasferimento, della sovrimposta di negoziazione e dell'imposta sul plusvalore dei titoli trasferiti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-5