Art. 3
Vincoli reali sulle azioni.
In vigore dal 31 mar 1942
I vincoli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazione, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci.
Il pegno dei titoli azionari può essere costituito anche mediante consegua del titolo, girato con la clausola «in garanzia» od altra equivalente. Di fronte alla società emittente il pegno non produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci, da eseguirsi dalla società immediatamente.
I pignoramenti, sequestri ed altre opposizioni debbono essere eseguiti sul titolo.
Gli atti di cui al comma precedente non possono essere eseguiti contro il girante del titolo dopo che questo sia stato consegnato alla stanza di compensazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-3