Art. 1

Intestazione delle azioni.

In vigore dal 31 mar 1942
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA Visto l', n. 1, della legge 31 gennaio 1926. n. 100; Visti gli del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per gli scambi e per le valute; Abbiamo decretato e decretiamo: . (Intestazione delle azioni). Le azioni emesse dalle società, aventi sede nel Regno debbono essere intestate ad una determinata persona fisica o giuridica. L'intestazione è fatta dalla società emittente sul fronte o a tergo del titolo e nel libro dei soci. Chi ha l'usufrutto ha diritto di ottenere dalla società emittente un titolo separato da quello del nudo proprietario. È fatto divieto a tutti coloro che prestano opera di intermediazione nel commercio dei titoli azionari di rendersi fittiziamente intestatari di titoli dei loro clienti. In caso di violazione di questo divieto, si applicano le sanzioni di cui al secondo comma dell' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96. Le società fiduciarie che abbiano intestato al proprio nome titoli azionari appartenenti a terzi sono tenute a dichiarare le generalità degli effettivi proprietari dei titoli stessi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-1

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Intestazione delle azioni. (Art. 1 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo