Art. 13
Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento.
In vigore dal 31 mar 1942
La società emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti già iscritto nel libro dei soci.
La dichiarazione è conservata dalla società emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione.
Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non è sottoscritta anche dal giratario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-13