Art. 13

Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento.

In vigore dal 31 mar 1942
La società emittente esegue l'annotazione nel libro dei soci del trasferimento o della girata in garanzia del titolo anche su richiesta del girante o del giratario, che sia corredata da una dichiarazione in carta libera rilasciata da chi ha autenticato la girata, contenente tutti gli elementi di questa e la identificazione del titolo. Questa norma si applica nel solo caso in cui il girante risulti già iscritto nel libro dei soci. La dichiarazione è conservata dalla società emittente, che comunica al richiedente gli estremi della annotazione. Qualora il titolo non sia interamente liberato, la richiesta del girante non ha corso se non è sottoscritta anche dal giratario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-13

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Annotazioni in base a dichiarazione rilasciata da chi autentica il trasferimento. (Art. 13 Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.) — Testo vigente | Portale Normativo