Art. 18

Persone obbligate a richiedere la conversione.

In vigore dal 31 mar 1942
Chi richiede la conversione in titoli nominativi dei titoli al portatore deve fornire alla società emittente le indicazioni da apporre sul titolo, anche riguardo agli eventuali vincoli. L'obbligo di richiedere la conversione incombe anche al detentore dei titoli, che vi provvede in base agli elementi in suo possesso e senza propria responsabilità, qualora da parte degli aventi diritto non gliene siano stati forniti di diversi almeno 30 giorni prima di quello stabilito per la presentazione dall' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96. Se la proprietà del titolo sia contestata o sconosciuta, la intestazione è fatta al nome del detentore con dichiarazione della causa per cui lo detiene. Se il detentore dichiara alla società emittente di avere i titoli in garanzia, tanto sui titoli quanto nel libro del soci, l'intestazione al nome del titolare deve essere seguita dalla menzione del nome del detentore con l'annotazione «in garanzia ». Questa indicazione produce gli effetti della girata in garanzia. Colui che chiede la intestazione a suo nome di titoli presi a riporto deve dichiarare alla società emittente, ai fini della comunicazione allo schedario, le generalità del riportato.
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Persone obbligate a richiedere la conversione. (Art. 18 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo