Art. 19
Facoltà di sostituire o trasformare i titoli.
In vigore dal 31 mar 1942
È in facoltà delle società emittenti, per la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-19