Art. 19

Facoltà di sostituire o trasformare i titoli.

In vigore dal 31 mar 1942
È in facoltà delle società emittenti, per la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-19

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Facoltà di sostituire o trasformare i titoli. (Art. 19 Norme interpretative, integrative e complementari del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96, riguardante la nominativita' obbligatoria dei titoli azionari.) — Testo vigente | Portale Normativo