Art. 19 · Facoltà di sostituire o trasformare i titoli.

Art. 19

19 / 44

Facoltà di sostituire o trasformare i titoli.

In vigore dal 31 mar 1942
È in facoltà delle società emittenti, per la conversione delle azioni al portatore in azioni nominative, di sostituire o di trasformare i titoli attualmente esistenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-19