Art. 24

Disposizioni tributarie per la conversione.

In vigore dal 31 mar 1942
Per la conversione dei titoli al portatore in nominativi non è dovuta alcuna tassa di bollo quando anche la trasformazione si effettui mediante fogli di sovrapposizione o di allungamento. Non è neppure soggetto alla tassa medesima il nuovo titolo nominativo che si sostituisce ad un titolo al portatore regolarmente bollato. La esenzione non compete nei casi di frazionamento del titolo al portatore in più titoli nominativi. Sono esenti da tassa di bollo le ricevute di cui all'.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-24

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