Art. 27

Compenso per la conversione dei titoli azionari.

In vigore dal 7 ott 1945
Per la sostituzione o per la divisione di titoli azionari, la società emittente può richiedere il pagamento di un compenso non superiore alle spese necessarie per ogni titolo, qualunque sia il numero delle azioni rappresentate. Nessun compenso è dovuto se la conversione si operi mediante stampigliatura delle vecchie azioni.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-27

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