Art. 29
Sanzioni e prescrizioni.
In vigore dal 14 gen 1967
In caso di violazione degli obblighi indicati nell' e nell', ai notai, agli agenti di cambio ed alle aziende di credito autorizzate sono applicabili le sanzioni di cui al secondo ed all'ultimo comma dell' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96.
Le stesse sanzioni si applicano nel caso che nella girata manchi l'indicazione del giratario.
Ogni azione verso i notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito in dipendenza dell'autenticazione di girata o della dichiarazione di cui all', si prescrive con il decorso di due anni dalla data della girata o della dichiarazione.
Note all'articolo
- La L. 30 luglio 1959, n. 559 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'art. 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'art. 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'art. 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, sempreche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli adempimenti e formalita' che risultino omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1959.
- La L. 31 ottobre 1963, n. 1458 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera g)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 13 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239 e dall'articolo 14 della legge 5 gennaio 1950, n. 1, semprecche', per quanto riguarda gli obblighi delle comunicazioni allo schedario generale dei titoli azionari, si ottemperi nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli adempimenti e formalita' che risultino omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto l'8 dicembre 1962.
- La L. 23 dicembre 1966, n. 1139 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera h)) che sono condonate "le pene pecuniarie relative alle infrazioni previste dall'articolo 14 del regio decreto-legge 25 ottobre 1941, n. 1148, divenuto articolo 13 a seguito della conversione con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942, n. 96, dall'articolo 29 del regio decreto 29 marzo 1942, n. 239, dall'articolo 44 della legge 5 gennaio 1956, n. 1, dagli articoli 12 e seguenti della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sempreche' si ottemperi, nel termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle formalita' e agli adempimenti omessi". Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica ha efficacia per i fatti commessi fino a tutto il 31 marzo 1966.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-29