Art. 28
Libro giornale di chi effettua l'autenticazione dei trasferimenti.
In vigore dal 31 mar 1942
I notai, gli agenti di cambio e le aziende di credito autorizzate che prestano la loro opera per l'autenticazione delle girate, debbono farne quotidianamente annotazione in un giornale bollato e vidimato in conformità alle disposizioni del Codice civile sui libri obbligatori tenuti dalle imprese, ostensibile ad ogni richiesta dei funzionari della finanza, dal quale risulti:
a) il cognome, nome e paternità o ditta, e il domicilio di ciascun girante e giratario, o, se trattasi di enti, la loro denominazione e la sede principale, nonché la nazionalità dichiarata;
b) la specie, quantità e valore nominale dei titoli, con l'indicazione dell'emittente;
c) la data dell'operazione compiuta, con la specificazione di quelle di riporto;
d) la eventuale annotazione che la girata è fatta, « in garanzia » o per « procura ».
Le autenticazioni di cui al presente articolo non sono soggette a iscrizione nel repertorio dei notai.
Per ogni autenticazione è dovuto ai notai, agli agenti di cambio e alle aziende di credito autorizzate un compenso di L. 0,50 per mille del valore nominale del titolo, con un minimo di L. 5 e con un massimo di L. 250, per tutte le prestazioni che essi debbono compiere a norma del presente decreto.
Per le certificazioni di cui al precedente , primo comma, è dovuto un compenso di L. 10.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-28