Art. 34
Ristabilimento del limite e sanzioni a carico della società e degli amministratori.
In vigore dal 31 mar 1942
Accertata definitivamente la violazione del limite di possesso azionario determinato ai sensi dell', l'Ufficio distrettuale intima alla società di riportare il possesso entro il limite stabilito in un termine non inferiore a giorni 30 dalla data di notifica dell'intimazione.
Trascorso detto termine senza che la società abbia Provveduto, deve essere disposta la vendita coattiva delle azioni eccedenti il limite.
È fatta salva l'applicazione, in confronto degli amministratori, dell'ammenda ai sensi del primo comma dell' della legge, quando sia constatata la violazione del limite del possesso azionario della società.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-34