Art. 36

Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni nominative e di quelle al portatore presentate alla conversione entro il 30 giugno 1942.

In vigore dal 31 mar 1942
La comunicazione, da parte delle società emittenti, dell'elenco delle azioni nominative risultanti dal libro dei soci al 30 giugno 1942 e di quelle presentate alla conversione entro tale data, deve essere fatta al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - nel termine di 90 giorni dalla data suddetta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-36

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Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni nominative e di quelle al portatore presentate alla conversione entro il 30 giugno 1942. (Art. 36 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo