Art. 37

Comunicazione alla Sezione centrale delle azioni emesse o presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942.

In vigore dal 31 mar 1942
L'elenco delle azioni presentate alla conversione dopo il 30 giugno 1942 deve essere dalle società emittenti comunicato al Ministero delle finanze, Direzione generale delle imposte dirette - Sezione centrale dell'anagrafe tributaria - entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ciascun anno e comprendere le azioni presentate alla conversione nel semestre scaduto, rispettivamente al 31 dicembre e al 30 giugno. Negli stessi termini debbono essere fatte le comunicazioni relative alla emissione di azioni da parte di società di nuova costituzione, nonché quelle relative al movimento delle azioni dipendente da variazioni di capitale. L'elenco deve indicare le generalità di colui al quale debbono essere intestate le azioni, la quantità delle azioni di cui è stata domandata la conversione al nome, la data della quietanza comprovante il versamento in Tesoreria dei frutti maturati e non prescritti e della pena pecuniaria ai sensi dell' della legge. Negli stessi termini di cui al primo comma le società debbono comunicare ogni variazione del valore nominale delle azioni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-37

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