Art. 7
Successione a causa di morte nella proprietà delle azioni.
In vigore dal 31 mar 1942
Nel caso di morte dell'azionista, la società emittente, se non vi è opposizione, addiviene alla dichiarazione del cambiamento di proprietà sui titoli azionari e nel libro dei soci, su presentazione del certificato di morte, di copia del testamento se esista e di un atto di notorietà giudiziale o notarile, attestante la qualità di erede o di legatario dei titoli. La società trattiene detti documenti.
Resta fermo l'obbligo della società di richiedere la prova che è stata presentata, se del caso, la denuncia di successione e pagata la relativa imposta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-7