Art. 42

Utilizzazione degli elementi raccolti

In vigore dal 31 mar 1942
presso la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria). Ai fini del controllo delle comunicazioni ricevute, la Sezione centrale dell'anagrafe tributaria ha la facoltà di richiedere i documenti, compreso il foglietto bollato, relativi alle singole operazioni di trasferimento dei titoli azionari. Gli elementi raccolti presso la Sezione suddetta sono utilizzati nei limiti e nei modi stabiliti dalle vigenti disposizioni agli effetti dell'accertamento delle imposte dirette ordinarie e straordinarie. A tal fine il Ministro per le finanze determina, con proprie disposizioni, quali elementi debbano essere comunicati agli Uffici distrettuali delle imposte dirette nella cui circoscrizione trovasi il domicilio fiscale di ciascun intestatario, e quali debbano formare oggetto di rilevazione ai sensi del secondo comma dell' del R. decreto-legge 7 agosto 1936-XIV, n. 1639, sulla riforma degli ordinamenti tributari, convertito nella legge 7 giugno 1937-XV, n. 1016. I dati risultanti dallo schedario generale sono a disposizione, anche del Ministero delle Corporazioni per le esigenze dei suoi servizi.
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Utilizzazione degli elementi raccolti (Art. 42 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo