Art. 43

Esclusione dei dividendi dal reddito complessivo soggetto alla imposta complementare.

In vigore dal 31 mar 1942
A decorrere dall'anno 1943 e fino a quando l'aliquota massima dell'imposta complementare con relativa addizionale non abbia a superare la misura del 20 %, i frutti dei titoli azionari non concorrono a formare il reddito complessivo soggetto a detta imposta. I contribuenti non ancora assoggettati all'imposta complementare, nel presentare, ai fini di detta imposta, la prima dichiarazione, non sono tenuti a comprendere nella dichiarazione stessa i frutti dei titoli azionari da essi eventualmente posseduti. I contribuenti già assoggettati all'imposta complementare, nei cui confronti trovi applicazione la disposizione contenuta al primo comma del presente articolo, nel presentare, nei termini di legge, la domanda di rettifica, sono tenuti a indicare soltanto i redditi diversi dai frutti dei titoli azionari da essi posseduti. Nel caso di accertamento in forma deduttiva, l'importo non computabile nel reddito complessivo è rappresentato dai frutti dei titoli azionari percepiti nell'anno anteriore a quello in cui fu presentata o avrebbe potuto essere presentata la domanda di rettifica, sui titoli che il contribuente dimostri di aver posseduto nell'anno stesso. In ogni caso, però, il reddito soggetto all'imposta complementare non può essere inferiore a quello risultante dall'accertamento analitico eseguito a mente del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3062.
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Esclusione dei dividendi dal reddito complessivo soggetto alla imposta complementare. (Art. 43 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo