Art. 31

Valore delle azioni possedute ai fini del limite del possesso azionario.

In vigore dal 31 mar 1942
Il valore delle azioni possedute al 27 ottobre 1941 è determinato secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato prima di tale data. Le azioni acquistate dopo la chiusura dell'ultimo bilancio approvato prima del 27 ottobre 1941 sono valutate al prezzo di costo. Le società che al 27 ottobre 1941 avevano in proprietà azioni per un valore superiore a quello del proprio capitale azionario, nel caso di alienazione di dette azioni, possono reinvestire in titoli azionari un importo non superiore al valore per il quale le azioni alienate sono state computate agli effetti dell' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96. Il possesso azionario è costituito da tutti i titoli di proprietà della società, esclusi quelli presi a riporto. Le azioni ricevute in dipendenza dell'esercizio dei diritti di opzione inerenti alle azioni possedute non sono computate agli effetti del limite del possesso azionario.
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Valore delle azioni possedute ai fini del limite del possesso azionario. (Art. 31 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo