Art. 26
Conversione dei titoli azionari all'estero.
In vigore dal 31 mar 1942
La conversione in nominativi di titoli al portatore che trovansi all'estero dovrà effettuarsi con l'osservanza delle particolari disposizioni che verranno all'uopo diramate dal Ministro per le finanze d'intesa col Ministro per gli scambi e per le valute.
Il Ministro per le finanze può stabilire norme speciali per la conversione dei titoli azionari che si trovino in determinati Paesi esteri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-26