Art. 23

Modalità per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole.

In vigore dal 31 mar 1942
Le cedole dei titoli azionari debbono portare la indicazione che appartengono a titoli nominativi. Nel caso di trasformazione dei titoli al portatore esistenti, l'indicazione suddetta deve essere apposta mediante stampigliatura delle cedole relative ai primi tre esercizi. Quando verranno a scadere le cedole successive, si potrà provvedere a nuova stampigliatura, se nel frattempo le società non avranno provveduto alla sostituzione dei titoli trasformati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-23

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Modalità per la trasformazione dei titoli e stampigliatura delle cedole. (Art. 23 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo