Art. 20

Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti.

In vigore dal 31 mar 1942
I titoli al portatore sostituiti da titoli nominativi di nuova emissione, qualora non siano immediatamente distrutti, debbono essere annullati a mezzo di perforazione all'atto del loro ritiro. L'inosservanza rende applicabili le sanzioni di cui al primo comma dell' del R. decreto-legge 25 ottobre 1941-XIX, n. 1148, convertito con modificazioni nella legge 9 febbraio 1942-XX, n. 96. Le stesse disposizioni si applicano per l'annullamento dei certificati provvisori rilasciati ai sensi del secondo comma dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-29;239#art-20

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Annullamento dei titoli azionari al portatore sostituiti. (Art. 20 Norme interpretative, integrative e complementari del R.) — Testo vigente | Portale Normativo