Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 249
Giudizi di retrodatazione.
In vigore dal 21 apr 1942
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-249