Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 249

Giudizi di retrodatazione.

In vigore dal 21 apr 1942
Per i fallimenti dichiarati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto il giudizio per la determinazione della data di cessazione dei pagamenti e le opposizioni contro la sentenza che determina tale data sono regolati dalle leggi anteriori, salva l'osservanza dell'.
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