Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 254
Rendiconto del curatore.
In vigore dal 21 apr 1942
Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-254