Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 254

Rendiconto del curatore.

In vigore dal 21 apr 1942
Se il curatore ha presentato il conto della gestione, ma questo non è stato ancora approvato a norma delle leggi anteriori prima dell'entrata in vigore del presente decreto, la procedura per l'approvazione del conto prosegue secondo le nuove disposizioni.
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