Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 256

Riabilitazione civile.

In vigore dal 21 apr 1942
Anche per i fallimenti dichiarati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto il fallito, che non ha già ottenuto la cancellazione dall'albo dei falliti a norma delle leggi anteriori, può chiedere la riabilitazione civile secondo le norme del presente decreto. La cancellazione dall'albo dei falliti ottenuta a norma delle leggi anteriori produce gli stessi effetti della riabilitazione civile.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-256

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Riabilitazione civile. (Art. 256 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo