Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 261
Liquidazione coatta amministrativa.
In vigore dal 21 apr 1942
Le liquidazioni coatte amministrative in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono secondo le disposizioni anteriori.
Se per un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa è in corso la procedura di fallimento o di concordato questa prosegue fino al suo compimento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-261