Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 266

Disposizioni abrogate.

In vigore dal 21 apr 1942
Con l'entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni del codice di commercio approvato con legge 2 aprile 1882, n. 681, relative al fallimento, le disposizioni della legge 24 maggio 1903, n. 197, sul concordato preventivo e sulla procedura dei piccoli fallimenti, della Legge 10 luglio 1930, n. 995, sul fallimento, sul concordato preventivo e sui piccoli fallimenti, salvo quanto disposto dall', nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle del decreto medesimo. Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia e di Albania Imperatore d'Etiopia Il Ministro per la grazia e giustizia GRANDI
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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-266

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