Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali›Titolo VII
Art. 263
Ruolo degli amministratori giudiziari.
In vigore dal 17 ott 1946
Col Regio decreto preveduto nell', comma terzo, o con altro decreto separato saranno riunite e coordinate le disposizioni in vigore relative al fondo speciale preveduto nella Legge 10 luglio 1930, n. 995.
Fino a quando non sarà emanato il Regio decreto anzidetto continueranno ad osservarsi le disposizioni del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1595 e le altre norme ora in vigore riguardanti la formazione dei ruoli e la nomina e disciplina degli amministratori giudiziari.
Parimenti continueranno ad osservarsi, fino a quando non sarà provveduto ai sensi dell', le norme contenute nel decreto ministeriale 30 novembre 1930 sulla determinazione della misura dei compensi spettanti ai curatori dei fallimenti.
Note all'articolo
- Il D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 153 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ruolo degli amministratori giudiziari e' soppresso. Gli incarichi gia' spettanti agli amministratori predetti a norma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono conferiti agli iscritti negli albi degli avvocati, dei procuratori, degli esercenti in economia e commercio e dei ragionieri".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-263