Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 259

Piccoli fallimenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
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Piccoli fallimenti. (Art. 259 Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo