Disciplina del fallimento e delle procedure concorsualiTitolo VII

Art. 259

Piccoli fallimenti.

In vigore dal 21 apr 1942
Per i piccoli fallimenti in corso all'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni anteriori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267#art-ddf-259

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo